Art. 1.
(Abbassamento del limite di età per l'imputabilità del minore).

      1. Il limite di età per l'imputabilità del minore è portato da quattordici a dodici anni.
      2. Per gli effetti di cui al comma 1, in tutte le disposizioni legislative e regolamentazioni vigenti, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per l'imputabilità del minore, deve intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.